Dieci titoli, pressa poco un centinaio darticoli e una dozzina dallegati, parecchie pagine di Gazzetta Ufficiale: queste le coordinate minime della legge 626/1994 (la cui struttura è sintetizzata in altra parte di questo Quaderno), che finalmente - e proprio in coincidenza con la festa di San Giuseppe lavoratore - approda nel mondo del lavoro italiano investendolo di novità positive.
Otto le direttive comunitarie alle quali si richiama, e che recepisce impegnandosi a darne attuazione: quattro del 1989 e le rimanenti del 1990. Tutte riguardano il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e dunque tutte sono importanti. Ma forse la direttiva fondamentale recepita dal D.L. 626 è la 391 del 1989, quella con cui la Comunità europea definiva il modello di prevenzione da realizzare negli ambienti di lavoro. Le altre sette sono, invece, direttive particolari specifiche per determinate categorie di rischi.
È nata così una normativa di respiro assai ampio, che investe lintero mondo del lavoro coinvolgendo una gamma di professionalità e prestazioni d'opera praticamente infinita. Qualche esempio: dalluso dei videoterminali alla sicurezza per la raccolta della frutta, dai rischi nel settore edile a quelli degli analisti di laboratorio, dalle centrali termo-elettriche alle aziende estrattive.
Prevenzione e sicurezza
Quale la sua filosofia di fondo? Prima novità: la 626 intravvede proprio nella quotidiana attività di esplorazione, disamina e controllo del processo produttivo il fulcro della prevenzione. E in tema di prevenzione e sicurezza, appunto, non impone più unicamente accorgimenti tecnici ma introduce invece un inedito sistema organizzativo. Un sistema complesso, tendente ad istituire nellazienda una gestione permanente ed organica che insiste essenzialmente sulla prevenzione dei danni e dei rischi e perciò è diretta ad individuarli, valutarli, ridurli e controllarli costantemente.
Come? Coinvolgendo in modo attivo tutte le parti interessate e codificando una serie di istituti giuridici; mediante la programmazione delle attività di prevenzione sulla base di principi e misure predeterminati, lintervento dei lavoratori, lattivazione di un servizio di prevenzione con un responsabile della sicurezza.
La 626, insomma, senza dubbio rinnova in profondità lapproccio culturale, le metodologie dintervento (con precisi obblighi e procedure almeno in parte flessibili e dinamici) e gli strumenti di gestione del sistema italiano di prevenzione, creando un modello globale di sicurezza e tutela della salute. Un modello che finalmente pone al centro dellintervento luomo, e non più la macchina.
In questo senso pare allora corretto affermare che la normativa-quadro europea assume in Italia le caratteristiche del cambiamento sostanziale, mirato ad una diversa impostazione del modo di affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro.
Lorganizzazione aziendale viene completamente coinvolta nella prevenzione attraverso una serie di nuove funzioni e di nuove strutture ad hoc. La gestione della fitta rete di interazioni umane, funzionali, contrattuali e giuridiche instaurata tra tutti gli attori messi in scena dal decreto costituirà una delle sfide maggiori da cogliere nel prossimo futuro. La nuova impalcatura della sicurezza si regge infatti su un delicato equilibrio di rapporti tra uomini e tra strutture, un fatto per molti aspetti inesplorato nella nostra società ed una grande occasione di crescita.
O di crisi, come sottolinea la Confartigianato, a seconda che - nelle relazioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori, tra questultimo e i servizi di prevenzione e di protezione, tra questi e gli organi di controllo sanitario, tra questi e le associazioni di categoria (tanto per citare alcuni delicati passaggi relazionali) - prevalgano o meno il buon senso e la capacità di mediazione e di composizione degli eventuali conflitti.
Lasse di riferimento della legislazione nazionale si sposta da una visione essenzialmente precettiva ed impositiva ad una visione preventiva, che privilegia il momento della individuazione e della ideazione delle misure di sicurezza rispetto a quello dellattuazione concreta delle misure stesse, così come privilegia il momento della analisi e della valutazione dei rischi, con il consequenziale rafforzamento degli obblighi di informazione e formazione dei prestatori di lavoro. Daltra parte, dove il lavoro è più illegale e meno tutelato - nota Sergio Cofferati, numero uno della CGIL - il rischio aumenta e si alterano perfino gli stessi meccanismi normali di concorrenza fra le imprese. Per questo ritengo che la battaglia per il lavoro protetto e regolare sia un dovere del sindacato, ma anche un bisogno delle imprese.
Aggiungono i sindacati: Questo decreto ha certamente dei limiti, ma si rivela un formidabile strumento per fare un grande salto di qualità. A cominciare dalla necessità di attrezzare tutto il sindacato: culturalmente, organizzativamente e negli aspetti di relazioni e rapporti, che dovranno essere costruiti con diversi soggetti sociali ed istituzionali a partire da una indispensabile unità sindacale.
La sfida che abbiamo di fronte come sindacato, dunque, è davvero enorme ed è, anche per questo, una grande occasione per tutto il movimento dei lavoratori. Si tratta di entrare a pieno titolo nellUnione Europea che oggi, con questa impostazione, riconosce allimpegno storico del sindacato italiano la giustezza di tante intuizioni e risultati conquistati a partire dagli anni Sessanta in questo campo. Cosè difatti il riconoscimento della necessità della partecipazione, se non lintuizione che allora si riassumeva nelle frasi non delega o soggettività operaia, ancora importanti anche se datate nella forma? È diventata convinzione comune che non basta una prevenzione fatta solo di comandi e controlli, ma che occorre il coinvolgimento dei lavoratori nella difesa del diritto alla salute.